Art. I
È costituita in Torino la
«ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA (GIÀ PROVINCIA) DI TORINO» – FEDERFARMA TORINO, che aderisce a FEDERFARMA nazionale e FEDERFARMA Piemonte.
Art. II
L’Associazione è apartitica, ed è retta su base democratica. Essa ha sede in Torino.
Art. III
L’Associazione non ha fini di lucro e si propone:
- di rappresentare e tutelare gli interessi economici, professionali e sindacali dei propri Associati, nel loro complesso e anche qualora divergano dall’interesse particolare di uno o più Associati, nei confronti di Enti, Strutture sanitarie pubbliche e private, Ditte produttrici e Distributrici, Sindacati, Organi delle Amministrazioni centrali e territoriali, Istituti di Credito e qualsiasi altra struttura avente comunque rapporti con la Farmacia, anche in sede giurisdizionale;
- di stipulare, secondo le finalità del comma precedente, convenzioni e contratti con terzi, accordi quadro e patti di lavoro provinciali previsti dal CCNL di settore con i dipendenti di Farmacia, vincolanti per tutti gli Associati;
- di dare e promuovere, nel rispetto della normativa vigente, assistenza ai propri Associati nelle varie problematiche attinenti allo svolgimento delle loro attività, anche attraverso la creazione e/o la partecipazione diretta o indiretta dell’Associazione in Società – ad eccezione di società titolari di Farmacia – o altri Organismi strumentali al conseguimento dei fini sociali;
- di collaborare con le Autorità e con le strutture Ordinistiche di categoria, per il buon andamento ed il decoro del servizio farmaceutico;
- di perseguire i propri fini istituzionali, adottando le vesti giuridiche che dalle Leggi e dalle pubbliche Autorità venissero assegnate alle Associazioni Sindacali;
- di stabilire rapporti di reciproca collaborazione con le Associazioni provinciali e di partecipazione alle strutture regionali e nazionali, per il coordinamento delle comuni attività e per il conseguimento degli scopi sociali;
- di provvedere alla nomina e alla designazione di propri rappresentanti nei Consigli, Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta, od ammessa.
Art. IV
In seno all’Associazione, quale parte inscindibile, è costituita una
Sezione Rurale avente per scopo particolare la tutela degli interessi dei Farmacisti Rurali, composta dai Consiglieri Rurali risultati eletti a norma dell’Art. XVIII.
Il Presidente della Sezione Rurale ne è anche Dirigente responsabile.
La Sezione Rurale ha per compito lo studio e le deliberazioni inerenti ai problemi specifici degli Associati Rurali.
Essa ha potestà di convocare direttamente gli Associati Rurali e di rappresentarli nelle organizzazioni Regionali e Nazionali dei Farmacisti Rurali.
Per lo svolgimento della sua attività la Sezione Rurale si avvale dell’organizzazione dell’Associazione.
Art. V
L’ammissione all’Associazione è riservata ai Titolari di farmacia e alle società, anche di capitali, che possiedono o gestiscono a norma di legge uno o più esercizi farmaceutici – infra
«Società» – ubicati nella Città Metropolitana di Torino, di seguito singolarmente
«Associato» e complessivamente
«Associati».
L’Associazione non può associare farmacie operanti sul territorio di altre Province ovvero di altre Regioni. Previo accordo con le altre Associazioni Titolari di Farmacia interessate, possono assumere la qualità di Associato i Titolari e le Società che possiedono uno o più esercizi farmaceutici in un altro ambito territoriale ma facenti capo ad ASL appartenenti alla Città Metropolitana di Torino.
Sono ammesse all’Associazione le Società i cui esercizi farmaceutici siano ubicati – oltre che nella Città Metropolitana di Torino – anche nel territorio di altre associazioni provinciali; in tal caso la Società è obbligata, a pena di eventuale decadenza dalla qualità di associato, ad iscriversi anche all’associazione provinciale in cui sono ubicati tali ed ulteriori esercizi farmaceutici.
La Società è ammessa in rappresentanza degli esercizi farmaceutici gestiti, che rilevano esclusivamente ai fini dell’art. XVIII.
Le Società sono definite rurali solo se tutte le farmacie gestite in ambito locale possiedono i requisiti di ruralità previsti dalla legge.
I Titolari di farmacia esercitano di norma i loro diritti associativi direttamente: possono eventualmente delegare gli eventuali coadiutori della rispettiva impresa familiare, dandone comunicazione scritta alla Presidenza dell’Associazione.
Le Società facenti parte dell’Associazione esercitano i loro diritti associativi nella persona indicata nella rispettiva domanda di iscrizione dal legale rappresentante pro tempore della Società, modificabile tramite richiesta scritta alla Presidenza dell’Associazione da parte del medesimo, scelta tra i soci o tra i membri del Consiglio di Amministrazione o nella figura del Direttore responsabile di uno degli esercizi farmaceutici dalla stessa posseduti o gestiti e purché ubicati nella Città Metropolitana di Torino.
Le Società sono obbligate a comunicare ogni variazione della compagine sociale e a modificare il nominativo della persona indicata a esercitare i diritti associativi, laddove perda i requisiti di cui al paragrafo che precede.
Nelle circostanze di sostituzioni provvisorie, l’Associato titolare di farmacia può delegare, per i limiti della durata della sostituzione e con le medesime modalità di cui al paragrafo precedente, il Direttore della Farmacia ad esercitare i diritti associativi. L’Associato può revocare in ogni momento la delega, dandone comunicazione scritta alla Presidenza dell’Associazione.
In caso di morte dell’Associato il Consiglio può autorizzare gli aventi causa ad esercitarne provvisoriamente i diritti, con esclusione di quelli relativi all’elettorato passivo.
Fatto salvo quanto previsto al secondo paragrafo del presente articolo, l’Associato è tenuto a non aderire ad altre associazioni aventi scopi coincidenti o confliggenti con quelli della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani – Federfarma – o della Associazione Titolari di Farmacia della Città Metropolitana di Torino – Federfarma Torino.
Art. V-bis
È costituito presso Federfarma Torino l’elenco delle Società Titolari di farmacie situate nella Città Metropolitana di Torino che hanno capitale sociale in maggioranza detenuto da non farmacisti, denominato
«Anagrafe delle Società».
La Società avente le caratteristiche di cui al periodo precedente che intende essere inserita nella suddetta Anagrafe e nell’Anagrafe delle Società di Federfarma nazionale lo comunica a Federfarma Torino ed a Federfarma nazionale unitamente all’elenco delle farmacie del territorio, dichiarando la composizione della propria compagine sociale e del proprio Consiglio di Amministrazione e le eventuali situazioni di controllo e/o collegamento, diretto e/o indiretto, a cui è assoggettata ai sensi dell’art. 2359 cod. civ..
Art. VI
L’ammissione all’Associazione viene chiesta mediante domanda rivolta al Consiglio, con dichiarazione di accettarne lo Statuto. La domanda è espressa nella forma e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea.
Il Consiglio ha facoltà di accettare o respingere la domanda entro tre mesi. Il rifiuto deve essere motivato.
Contro la decisione del Consiglio è ammesso ricorso entro un mese al Collegio dei Probiviri, che decide insindacabilmente.
Art. VII
Gli Associati sono tenuti a pagare la quota di iscrizione ed i contributi annuali, la cui determinazione è di competenza dell’Assemblea, su proposta del Consiglio.
Per gli Associati Rurali che usufruiscono dell’indennità di residenza e per quelli Rurali di nuova apertura per i quali, a giudizio del Consiglio, è prevedibile la concessione di tale sussidio, la quota di iscrizione annuale è ridotta secondo le modalità stabilite dall’Assemblea su proposta del Consiglio.
Con l’iscrizione l’Associato si impegna al pagamento delle quote e dei contributi fissati dalle Assemblee, al rispetto della lettera e dello spirito dello Statuto, alla accettazione dei deliberati delle Assemblee.
Art. VIII
L’Associato cessa di far parte dell’Associazione:
- con il decesso o la cancellazione della Società;
- per dimissioni scritte;
- per morosità;
- per indisciplina grave;
- per indegnità;
- per la perdita dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. V.
Le dimissioni richiedono il preavviso entro il trenta settembre di ogni anno e l’Associato dimissionario è tenuto al pagamento delle quote e dei contributi per l’anno in corso.
Per i casi previsti dalle lettere c), d) od e) la decisione è rimessa al Consiglio Direttivo il quale si pronuncia previa contestazione degli addebiti, sentito l’interessato. Contro il deliberato del Consiglio è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione del deliberato del Consiglio.
Il lodo del Collegio dei Probiviri dovrà essere ratificato dall’Assemblea.
L’Assemblea, sentita la relazione del Collegio dei Probiviri e l’interessato, si esprime a votazione segreta.
Contro la decisione dell’Assemblea l’Associato può presentare ricorso nelle forme di legge.
Nei casi di indisciplina diversi da quelli di cui sopra alla lettera d), e per gravi motivi, può essere disposta dal Consiglio Direttivo una delle seguenti sanzioni:
- richiamo;
- censura;
- sospensione dell’Associato dall’Associazione per una durata non superiore ai sei mesi. Valgono al proposito le regole di cui ai commi precedenti.
Art. IX
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Associati;
- la Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
Le cariche e le funzioni sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio.
Le cariche di Revisore dei Conti e di Probiviro sono incompatibili fra loro e con qualunque altra carica in seno alla Associazione.
Non possono assumere cariche direttive i soggetti di cui all’art. V aventi interessi personali in contrasto con le finalità dell’Associazione.
Art. X
L’Assemblea è composta dagli Associati in regola con i versamenti delle quote associative e contributive dovute all’Associazione alla data dell’ultima scadenza.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’esame e l’approvazione dell’operato del Consiglio, dei Bilanci Preventivo e Consuntivo.
Il Presidente convoca l’Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio, oppure su richiesta di un quinto degli iscritti all’Associazione, che dia motivazione delle cause della richiesta.
Le Assemblee possono svolgersi anche in modalità mista o da remoto. Il Consiglio Direttivo definisce le modalità di svolgimento di tali tipologie di riunione, adottando gli strumenti tecnici necessari a garantire il loro regolare svolgimento e la partecipazione alla discussione. L’Assemblea deve svolgersi in presenza qualora lo richiedano i due terzi degli associati.
Salvo quanto previsto dall’art. XIII, le Assemblee sono indette con avviso spedito per raccomandata, fax, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo equivalente con almeno otto giorni di preavviso.
L’avviso deve riportare l’ordine del giorno dei lavori, la data, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione e le modalità di svolgimento.
Per le riunioni in modalità mista o da remoto il luogo della riunione è quello in cui sono presenti il soggetto che presiede e il soggetto verbalizzante.
Le Assemblee sono valide in prima convocazione se è raggiunta la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, distanziata di almeno ventiquattro ore, qualunque sia il numero degli Associati presenti.
Art. XI
Ogni Associato ha diritto ad un voto, purché sia in regola con i versamenti delle quote associative e contributive dovute all’Associazione alla data dell’ultima scadenza.
L’Associato può farsi rappresentare in Assemblea, ad ogni effetto, mediante delega scritta, da un altro Associato.
Ogni Associato non può ricevere più di cinque deleghe.
I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti sono esclusi dal ricevere deleghe, e non partecipano alle votazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell’Art. XIV.
Art. XII
L’Assemblea ordinaria per la discussione dei Bilanci deve essere preceduta dal deposito nella Segreteria dell’Associazione dei Bilanci stessi, messi a disposizione degli Associati, con relativo avviso, almeno otto giorni prima della data dell’Assemblea.
Art. XIII
Qualora la Presidenza lo ritenga necessario, le Assemblee possono essere convocate con preavviso inferiore agli otto giorni mediante fax, telegramma, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo equivalente, in ogni caso con almeno 24 ore di anticipo.
Affinché tali Assemblee siano valide, le stesse, ascoltate le motivazioni di urgenza esposte dal Presidente, devono convalidarle e la convalida deve essere riportata a verbale.
Non è ammessa tale procedura per la convocazione dell’Assemblea per la discussione dei bilanci, per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione.
Art. XIV
L’Assemblea è sovrana e delibera, a maggioranza di voti, salvo quanto previsto nell’Art. XV, sui seguenti argomenti:
- elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
- approvazione dell’operato del Consiglio Direttivo, dei Bilanci Preventivo e Consuntivo, nonché delle relazioni dei Revisori dei Conti, dei contratti e delle convenzioni con Strutture Sanitarie pubbliche e private;
- approvazione delle quote e dei contributi sociali;
- ratifica del lodo del Collegio dei Probiviri, quando lo Statuto lo prevede;
- accettazione delle dimissioni del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e/o dei Probiviri;
- decadenza del Consiglio Direttivo;
- modifiche allo Statuto Sociale ed ai Regolamenti;
- scioglimento dell’Associazione;
- tutti gli altri atti e fatti delle attività dell’Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
Art. XV
Le Assemblee Straordinarie per modifiche allo Statuto o per lo scioglimento dell’Associazione richiedono in prima convocazione la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli Associati e in seconda convocazione, da indirsi a non meno di dieci giorni di distanza dalla prima a mezzo di apposita raccomandata o tramite gli altri mezzi idonei previsti agli art. X e XIII, richiedono almeno la metà più uno degli Associati. In ogni caso le delibere per essere approvate richiedono la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
Le assemblee straordinarie indette per modifiche dello Statuto richieste da Federfarma Nazionale a fini di armonizzazione dei rispettivi Statuti, o in ogni caso per adeguamenti di legge, richiedono in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e in seconda convocazione, da indirsi nei termini di cui al primo comma, di almeno 1/4 (un quarto) più uno degli Associati.
Art. XVI
Le deliberazioni assembleari avvengono per alzata di mano, salvo che l’Assemblea non stabilisca diversamente. Le votazioni su persone fisiche avvengono a scrutinio segreto.
L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente dell’Associazione, o da un Vice-Presidente vicario, o dal componente più anziano del Consiglio.
Art. XVII
Nel caso di dimissioni o decadenza del Consiglio Direttivo, qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno, nelle more delle elezioni del nuovo Consiglio, l’Assemblea stessa può nominare un Comitato ristretto di reggenza di almeno cinque Associati, con funzioni di ordinaria amministrazione e con l’obbligo di convocare l’Assemblea elettiva nei termini stabiliti dall’Assemblea che l’ha nominato, in deroga all’art. XXV.
Art. XVIII
Il Consiglio Direttivo è composto da 13 Associati, da eleggere in rappresentanza proporzionale all’entità numerica di ciascuna tipologia delle Farmacie degli Associati (Capoluogo, Area Metropolitana e Rurali) riferita alla data di scadenza del mandato del Consiglio precedente. A ciascuna delle suddette tipologie viene comunque riconosciuto un numero di consiglieri non inferiore a quattro.
Salvo quanto previsto all’art. V relativamente alle farmacie rurali, i candidati al Consiglio eventualmente espressi da Società titolari di più esercizi farmaceutici sono inseriti nella tipologia delle farmacie gestite in maggior numero nel territorio della Città Metropolitana di Torino; in caso di parità numerica la tipologia è scelta e dichiarata dal candidato.
Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio per decesso, dimissioni o per altre cause, questi verranno sostituiti con altrettanti Consiglieri, appartenenti alla medesima tipologia, che nella graduatoria dei risultati elettorali seguono immediatamente i Consiglieri decaduti, in modo da assicurare e garantire il carattere rappresentativo del Consiglio.
In caso di esaurimento o incapienza della graduatoria, il Consiglio potrà ricorrere alla cooptazione di uno o più associati appartenenti alla medesima tipologia, sottoponendola a ratifica della prima Assemblea utile; la cooptazione è ammessa nel limite massimo di 2 (due) membri decaduti contemporaneamente per ogni tipologia. Al superamento di tale limite il Consiglio si intende decaduto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Durante il periodo di vacanza, dalla cessazione del mandato fino all’insediamento del nuovo Consiglio, al Consiglio scaduto spetta il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione salvo quanto previsto dall’Art. XVII.
Art. XIX
Il Consiglio Direttivo attribuisce a votazione segreta le seguenti cariche:
- Presidente;
- due Vice-Presidenti, di cui uno rurale, che assume la carica di Presidente della Sezione rurale. L’altro Vicepresidente assume la carica di vicepresidente vicario;
- Tesoriere;
- Segretario.
Il Consiglio può procedere alla nomina di un Presidente emerito ai sensi dell’ultimo comma del presente articolo.
Il Presidente e i due Vice-Presidenti vicari dovranno complessivamente rappresentare le tre tipologie di farmacie previste all’art. XVIII.
La carica di Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di tre mandati.
Il subentro in un mandato non è computato nel limite di cui al paragrafo precedente.
Il mandato interrotto per decadenza o dimissioni è computato nel limite dei mandati.
Le cariche non possono essere attribuite a chi ha compiuto il settantesimo anno di età.
Non sono ammesse deleghe per le votazioni in Consiglio.
I componenti del Consiglio Direttivo, entro la prima riunione, devono dichiarare per iscritto tutte le cariche rivestite che non siano puramente onorifiche e gli uffici o le altre funzioni comunque denominate in società aventi fini di lucro. Con le medesime modalità essi sono altresì tenuti a dichiarare tutte le situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’Associazione. Tale ultima dichiarazione, nel caso di membri espressi da Società, deve essere fatta in proprio e in nome e per conto della Società rappresentata. Il componente del Consiglio che si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, non può partecipare alla discussione ed alle successive deliberazioni relative alle materie oggetto del conflitto di interesse medesimo.
Le cariche associative di cui al primo comma non sono cumulabili con la veste di componente del Consiglio di altra organizzazione sindacale, professionale od ordinistica in campo farmaceutico, sempre che non si tratti di cumulo funzionale all’attuazione di quanto previsto nell’Art. III, lett. f) e g) del presente Statuto.
Il Presidente emerito viene scelto tra i Presidenti che si siano particolarmente distinti nell’espletamento della carica. La sua nomina è a vita, salvo rinuncia, e può essere ricoperta da un solo Presidente alla volta. Il Presidente emerito, qualora non sia Consigliere, può partecipare ai lavori del Consiglio con solo voto consultivo e può essere chiamato dal Consiglio stesso o dal Presidente dell’Associazione in carica a rappresentare l’Associazione in specifiche occasioni.
Art. XX
Il Consiglio Direttivo formula gli ordini del giorno per le convocazioni delle Assemblee, esamina progetti di contratti, memorie, relazioni, compila ordinamenti interni, nomina Commissioni di studio o responsabili di specifiche attività, mantiene rapporti con terzi e con le pubbliche istituzioni, uffici delle amministrazioni centrali e territoriali, cura l’attività di stampa ed il servizio di informazioni per gli Associati, custodisce gli archivi dell’Associazione, ne amministra i fondi, dirige l’ordinaria amministrazione e cura il raggiungimento dei fini statutari dell’Associazione.
Esso viene convocato dal Presidente di norma con cadenza bimestrale, o quando lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
ART. XXI
Il Consiglio ha facoltà di farsi assistere nello svolgimento del proprio mandato da persone esperte, facenti parte dell’Associazione, o estranee da essa, o da legali o da tecnici.
ART. XXII
Il Presidente rappresenta l’Associazione in tutti i rapporti con le Autorità e gli Enti Pubblici e privati ed i terzi, firma la corrispondenza, i mandati di pagamento e gli assegni, avvia le pratiche verso la soluzione, cura la esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.
Nel disbrigo di tali pratiche è coadiuvato dal Segretario.
ART. XXIII
Il Segretario vigila sull’andamento degli Uffici della Associazione e sul personale dipendente; cura la tenuta dei libri dell’Associazione, la corrispondenza in arrivo e in partenza, predispone quella di ordinaria amministrazione alla cui firma può essere autorizzato dal Presidente; cura la redazione dei verbali del Consiglio e delle Assemblee che firma unitamente al Presidente.
ART. XXIV
Il Tesoriere vigila sulle operazioni economico-finanziarie e sui beni di proprietà dell’Associazione, sulla regolarità ed aggiornamento delle registrazioni contabili. È autorizzato – previa delega anche permanente – a firmare i mandati di pagamento e gli assegni, cura la preparazione dei Bilanci e dei rendiconti contabili.
Art. XXV
Alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, l’Assemblea – convocata per l’approvazione dei Bilanci e della gestione sociale – provvede alla nomina di una Commissione elettorale di nove Associati di cui almeno uno appartenente al Consiglio scaduto, quattro della Area Metropolitana, di cui almeno uno Rurale, e quattro del Capoluogo, incaricati di ricevere le candidature e di presiedere alla disciplina ed alle regolamentazioni delle operazioni elettorali.
In tal sede l’Assemblea provvederà, inoltre, alla fissazione della data di inizio delle votazioni.
La Commissione elettorale nomina a maggioranza il suo Presidente ed il suo Segretario. Il seggio deve rimanere aperto per non meno di due giorni di cui uno festivo, articolati, di norma, in sabato pomeriggio, domenica e lunedì mattina, con le interruzioni che devono essere comunicate nell’avviso di convocazione.
Almeno quindici giorni precedenti la data in tal modo fissata, la Commissione comunica agli Associati il giorno, l’ora e il luogo delle votazioni allegando:
- l’elenco dei componenti il Consiglio uscente;
- le candidature ricevute.
Non sono ammesse deleghe ad altri Associati per la elezione del Consiglio Direttivo e per la nomina dei Revisori dei Conti.
Art. XXVI
Insieme al Consiglio Direttivo, l’Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre componenti effettivi e due supplenti, che dura in carica quattro anni.
In caso di morte, rinunzia o decadenza di un membro effettivo subentra il supplente più anziano per età.
I nuovi membri restano in carica fino alla prossima Assemblea la quale deve provvedere alla nomina dei componenti effettivi e supplenti necessari per la integrazione del Collegio.
Per quanto attiene doveri e compiti del Collegio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i Sindaci delle Società per Azioni.
Non possono fare parte del Collegio componenti del Consiglio.
I Revisori dei Conti possono essere rieletti.
ART. XXVII
L’Assemblea nomina il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi ed un supplente scelti tra gli Associati.
Il Collegio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Non possono farvi parte componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Ogni controversia tra gli Associati, e tra gli Associati e gli Organi dell’Associazione, il cui arbitrato rientri nei fini e nelle competenze dell’Associazione, quando non sia stata possibile un’amichevole composizione ad opera del Presidente, deve essere deferita al Collegio dei Probiviri.
L’accettazione del deferimento fa parte dei doveri ai quali è impegnato l’Associato con l’iscrizione.
Il Collegio dei Probiviri delibera inoltre in merito al terzo comma dell’Art. VI.
ART. XXVIII
Le delibere dell’Assemblea, del Consiglio, della Sezione Rurale, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, sono verbalizzate ed i relativi verbali sono firmati dal Presidente o da chi presiede le convocazioni e dal Segretario o da chi funge da Segretario.
ART. XXIX
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili necessari alla vita dell’Associazione ed allo svolgimento dei servizi per conto delle Farmacie.
Costituiscono entrate dell’Associazione:
- la quota di iscrizione;
- le quote ed i contributi annuali;
- i rimborsi spese per servizi resi;
- gli eventuali lasciti e le donazioni, accettate con delibera favorevole del Consiglio;
- le offerte fatte dagli Associati o da estranei ed accettate dal Consiglio Direttivo ed ogni altro provento derivante da capitali o da istituzioni fondate dall’Associazione stessa.
Nessun Associato può vantare diritti sul patrimonio della Associazione, durante la vita della stessa.
Le quote e i contributi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non rivalutabili.
Il Fondo comune, a norma dell’articolo 37 del Codice Civile, finché dura la Federfarma Torino è indivisibile e i singoli associati non possono chiederne la divisione né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione a qualsiasi titolo deliberati.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve.
ART. XXX
Le quote ed i contributi di cui alle lettere a) e b) dell’art. XXIX devono essere corrisposti entro un mese dalla notifica di accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio e, successivamente, entro le scadenze stabilite dall’Associazione.
I rimborsi spese di cui alla lettera c) dell’art. XXIX devono essere corrisposti entro le date di volta in volta fissate.
L’Associato in ritardo nei pagamenti sarà dichiarato moroso dopo un mese dal secondo sollecito.
Con il secondo sollecito decade dalla potestà di voto.
ART. XXXI
A specificazione ed integrazione delle norme statutarie e per la disciplina di particolari attività dell’Associazione rientranti nelle finalità statutarie, nonché per la più minuta organizzazione degli Organi e degli Uffici dell’Associazione, l’Assemblea potrà emanare regolamenti interni con carattere vincolante per tutti gli Associati.
Per quanto non previsto nel presente Statuto e sui Regolamenti valgono le norme delle Leggi vigenti.
ART. XXXII
La durata dell’Associazione è fissata sino al 2090 (duemila-novanta), salvo proroga od anticipato scioglimento.
In caso di scioglimento, l’Assemblea, per la liquidazione del patrimonio sociale, designerà i liquidatori e stabilirà i compiti a questi spettanti.
ART. XXXIII
NORME TRANSITORIE
Il mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo di Federfarma, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, in carica alla data di entrata in vigore della modifica di cui all’art. XVIII, è esteso a quattro anni, computando il termine dall’elezione. Se al termine del mandato in corso il Presidente ha raggiunto il numero massimo di mandati stabilito dall’art. XIX è eleggibile per un ulteriore mandato qualora abbia ricoperto la carica per meno di 12 anni al momento delle elezioni.